Statuto

STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“LARAN”

Art. 1
(Finalità)

  1. L’Associazione, costituita su basi apolitiche ed apartitiche, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e gestire attività culturali e formative a favore dei Soci in materia di:
    1. Difesa, sicurezza nazionale e internazionale, questioni militari, protezione civile;
    2. Difesa, sicurezza e analisi reputazionale cibernetica;
    3. Geopolitica, relazioni internazionali e analisi rischio paese;
    4. Politica militare e industria della Difesa;
    5. Energia e risorse;
    6. Sviluppo Organizzativo.

Art. 2
(Attività)

  1. Al fine di raggiungere le finalità sociali indicate all’articolo 1, le attività dell’Associazione comprendono:
    1. gestire e diffondere l’informazione culturale attraverso l’uso della rivista online www.laran.it e del web in generale;
    2. produrre, organizzare e promuovere seminari e convegni con l’intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori di cui all’articolo 1;
    3. svolgere attività editoriale attraverso la pubblicazione di articoli, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell’ambito degli scopi perseguiti dall’Associazione;
    4. organizzare e promuovere attività di formazione: corsi teorici e/o corsi teorico/pratici per operatori dei settori di cui all’articolo 1; per studenti, studiosi e cultori delle materie di ambito
      dell’associazione o affini; per politici, militari e diplomatici;
    5. realizzare ricerche – intervento in ambito organizzativo su temi etici quali responsabilità sociale d’impresa, benessere organizzativo, salute e sicurezza del lavoro, valorizzazione dei beni comuni;
    6. organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni e/o consulenze con Istituzioni dello Stato, Enti Pubblici e Privati, sia nazionali che esteri, Organizzazioni Non Governative, missioni diplomatiche, Università, scuole, associazioni, imprese e aziende, sia nazionali che internazionali;
  2. Per il conseguimento delle finalità statutarie l’Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:
    1. compiere le operazioni bancarie necessarie all’attuazione dello scopo;
    2. assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
    3. avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
    4. promuovere tutte quelle attività che abbiano a oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell’Associazione.
  3. Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali e internazionali.

Art. 3
(Sede, dominio istituzionale e durata)

  1. L’Associazione ha sede a Roma, con la possibilità di istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità.
  2. Il dominio internet dell’associazione è www.laran.it.
  3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4
(Patrimonio ed entrate)

  1. Il patrimonio dell’Associazione è formato:
    1. dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, o beni mobili ed immobili effettuati dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Soci Ordinari e dagli Sponsor;
    2. dai beni mobili od immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
    3. dalle quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari dei soci;
    4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
    5. da eventuali partecipazioni a società di capitali;
    6. da eventuali erogazioni, contribuzioni anche pubbliche, donazioni e lasciti.
  2. Le entrate della Associazione sono costituite:
    1. dalle quote associative;
    2. da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
    3. contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d’opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti;
    4. dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
    5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine sociale dell’Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a
      seguito di raccolte pubbliche occasionali;
    6. dagli utili di eventuali partecipazioni a società di capitali, sempre prodotti nel chiaro perseguimento del fine sociale dell’Associazione;
    7. interessi sui capitali prima del loro impiego.
  3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 5
(Soci)

  1. L’Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ciò premesso i Soci sono coloro che, avendone fatto relativa domanda, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Possono far parte dell’Associazione cittadini italiani e non, in possesso dei diritti civili e che non abbiano riportato condanne penali.
  2. Possono inoltre farne parte persone giuridiche.
  3. La domanda di ammissione sarà considerata accolta quando otterrà i 2/3 del Consiglio Direttivo.
  4. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
    1. Soci Fondatori: sono quanti hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal
      Consiglio Direttivo,  all’unanimità; a essi spettano le prerogative fissate nel presente Statuto;
    2. Soci Ordinari: persone fisiche che, avendone fatto domanda, sono state accettate dal Consiglio Direttivo.
    3. Soci Sostenitori: sono gli enti e i privati che contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell’Associazione, mediante la messa a disposizione di strutture edilizie od operative e/o un
      contributo finanziario, nella misura concordata con il Consiglio Direttivo.
    4. Soci Onorari: sono coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo, all’unanimità. La qualifica di Socio Onorario è valida per un triennio ed è rinnovabile.
  5. I Soci Ordinari e Sostenitori dovranno impegnarsi a cooperare con l’Associazione per il perseguimento delle sue finalità, in conformità degli indirizzi stabiliti dagli organi sociali e
    avranno diritto di beneficiare dei vari servizi e attività predisposti dall’Associazione.
  6. I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto.
  7. Il Comitato Direttivo stabilisce entro quali limiti i Soci Onorari hanno diritto di beneficiare dei servizi e delle attività dell’Associazione.

Art. 6
(Quote)

  1. I Soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti al pagamento delle quote annuali, definite per singola tipologia di Socio, nella misura determinata dall’Assemblea.
  2. Non sono tenuti al pagamento di quote i Soci Onorari.
  3. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non può essere rivalutata.

Art. 7
(Recesso)

  1. I Soci possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Associazione presso la sede legale o tramite l’invio di messaggio di posta
    elettronica certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.laran.it. Il recesso produrrà effetti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere a obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell’Associazione o di
    terzi (nell’ambito dell’attività dell’Associazione), anteriormente alla data della comunicazione della dichiarazione di recesso.

Art. 8
(Perdita della qualifica di Socio)

  1. La qualifica di Socio si perde per morte, per dimissioni, per mancato pagamento delle quote sociali protratto per oltre un anno o per esclusione dall’Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo
    all’unanimità per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 9
(Organi)

  1. Gli Organi dell’Associazione sono:
    1.   l’Assemblea dei Soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente;
    4. il Segretario Tesoriere;
    5. il Direttore;
    6. il Collegio dei Revisori, ove previsto da apposita delibera dell’assemblea dei soci dell’Associazione.
    7. Il Collegio dei Revisori, introdotto ai sensi del comma 1, lettera f), è organizzato da apposito regolamento, proposto dal Consiglio direttivo, all’Assemblea dei soci.

Art. 10
(Assemblea dei Soci)

  1. L’Assemblea si compone dei Soci fondatori e dei Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.
  2. Le Assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso.
  3. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente o del Comitato Direttivo.
  4. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno entro il mese di aprile, per l’approvazione della situazione patrimoniale. Può inoltre essere convocata
    ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità il Consiglio Direttivo.
  5. Deve inoltre essere convocata, nel termine di un mese dalla comunicazione della richiesta, quando lo richiedano almeno due terzi dei Soci Fondatori o due quinti dei Soci Ordinari, sempre che
    siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nelle competenze dell’Associazione.
  6. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso, anche per via elettronica, da spedirsi al domicilio dei Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
  7. I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto di intervenire all’Assemblea. I soggetti che hanno diritto di intervenire possono farsi rappresentare anche con delega scritta non autenticata.
  8. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all’Assemblea.
  9. La Presidenza dell’Assemblea compete al Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, al Segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.
  10. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per via telematica, della maggioranza dei Soci in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione e
    delibera a maggioranza dei votanti (presenti o per delega), salvo quanto diversamente stabilito in questo Statuto.
  11. In ogni caso tutte le delibere prese dall’assemblea dell’Associazione si considerano non approvate ove abbiano votato contro almeno 2/3 dei Soci Fondatori.
  12. Ciascun Socio Fondatore e ciascun Socio Ordinario ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese in modo palese, per alzata di mano.
  13. È consentito il voto elettronico. Spetta al Presidente constatare l’identità dei votanti.

Art. 11
(Attribuzioni dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea:
    1. delibera sull’approvazione del rendiconto finale predisposto dal Consiglio Direttivo;
    2. delibera sull’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta
      dall’Associazione e sul rendiconto finale;
    3. elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e attribuisce eventuali compensi agli organi
      dell’associazione per l’opera prestata;
    4. delibera sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulle procedure di liquidazione,
      nonché sulla nomina dei liquidatori;
    5. delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua
      competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
    6. delibera sulla costituzione del Collegio dei Revisori e sul regolamento, proposto dal
      Consiglio Direttivo.

Art. 12
(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. È composto da un numero di membri pari ad un terzo della somma dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari, con un minimo di tre membri e comunque
    non superiore a 12 membri.
  2. Il numero dei membri indicato al comma 1 è comprensivo dei Soci Fondatori, che sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo dura tre anni.
  4. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.
  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta il Direttore o almeno un terzo dei suoi membri. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo i rispettivi membri non possono farsi rappresentare mediante delega.
  6. I responsabili dei progetti di ricerca, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di studio nonché i consiglieri scientifici possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.
  7. Gli inviti a far parte dell’Associazione sono decisi a maggioranza dei due terzi dei membri. In tutti gli altri casi, il Comitato Direttivo vota a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
  8. È consentito il voto elettronico. Spetta al Presidente constatare l’identità dei votanti.

Art. 13
(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo:
    1. elegge nel proprio seno il Presidente dell’Associazione. Per l’elezione del Presidente è richiesto il voto favorevole di tutti i Soci fondatori;
    2. esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
    3. provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, adottando
      tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che
      non rientri nella competenza dell’Assemblea;
    4. delibera sull’ammissione di nuovi Soci e propone all’Assemblea la revoca della qualifica
      di Socio;
    5. determina l’ammontare dei contributi annuali in denaro o servizi e competenze, da porre a
      carico dei Soci;
    6. predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    7. predispone un rendiconto finale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    8. predispone un rendiconto preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    9. svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto;
    10. predispone e modifica il regolamento dell’Associazione;
    11. elegge tra i Soci il Segretario Tesoriere;
    12. elegge tra i Soci il Direttore;
    13. nomina i consiglieri scientifici.
    14. predispone un regolamento per l’eventuale Collegio dei Revisori, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) e comma 2, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

Art. 14
(Il Presidente)

  1. Il Presidente dell’Associazione ne è il legale rappresentante e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio.
  2. Egli provvede:
    1. a convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci, fissandone l’ordine del giorno;
    2. a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno;
    3. a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo Statuto o dal Consiglio
  3. Può delegare ad altri, per singoli atti o serie di atti, i poteri che gli spettano;
  4. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Segretario Tesoriere.

Art. 15
(Il Segretario Tesoriere)

  1. Il Segretario Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
    1. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei Soci;
    2. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
    3. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro
      il mese di febbraio;
    4. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
    5. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
  2. Il Segretario Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In assenza o impedimento del Segretario Tesoriere, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

Art. 16
(Il Direttore)

  1. Il Direttore dell’Associazione coordina l’esecuzione delle attività dell’Associazione. Egli:
    1. può nominare un Vicedirettore, il cui incarico deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo;
    2. nomina i responsabili dei progetti di ricerca, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di studio;
    3. provvede ad assumere i dipendenti, nominare i collaboratori, e fissare gli emolumenti;
  2. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vicedirettore o, in mancanza, al Segretario Tesoriere.

Art. 17
(Libri associativi)

  1. Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile,
    l’Associazione deve tenere:

    1. Libro dei Soci;
    2. I Libri dei Verbali dell’Assemblea;
    3. Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
  2. I libri associativi indicati al comma 1 possono essere tenuti anche in formato elettronico, da pubblicare sul sito web dell’associazione, www.laran.it.

Art. 18
(Scioglimento e liquidazione)

  1. L’Associazione si scioglie:
    1. a seguito del recesso della maggioranza dei Soci Fondatori;
    2. con decorrenza anticipata adottata con la maggioranza dei due terzi dei Soci e il voto
      favorevole di tutti i Soci Fondatori;
    3. per ogni altra causa prevista in modo cogente dalla legge.
  2. Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà un liquidatore fissandone i poteri, anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuali, e il compenso.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato dall’assemblea.

Art. 19
(Anno associativo)

  1. L’anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare.

Art. 20
(Disposizioni finali)

  1. L’Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dalle norme di legge in materia, oltre che dalle disposizioni del presente atto.